Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (Rottamazione-Quinquies)

Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (Rottamazione-Quinquies)

Data di pubblicazione:
30 Giugno 2026
Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (Rottamazione-Quinquies)

Il Consiglio Comunale ha deliberato l’adesione alla definizione agevolata prevista dall’art. 10-quinquies del Decreto-Legge n. 38/2026.

La misura riguarda esclusivamente i debiti del Comune di Bauladu affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.

L’Amministrazione comunale ha assunto questa decisione per offrire ai contribuenti la possibilità di regolarizzare posizioni debitorie risalenti nel tempo e di difficile riscossione, favorendo al contempo il recupero di crediti che, diversamente, avrebbero limitate possibilità di essere incassati.

La definizione agevolata non riguarda le posizioni ancora gestite direttamente dal Comune, che continuano ad essere oggetto delle ordinarie attività di riscossione e delle forme di rateizzazione previste dalla normativa vigente.

Chi può aderire

Possono aderire i contribuenti che hanno debiti del Comune di Bauladu già affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.

La definizione agevolata consente, nei casi previsti dalla legge, di estinguere il debito versando il capitale e le spese di notifica e delle eventuali procedure esecutive, senza il pagamento delle sanzioni, degli interessi di mora e dell’aggio.

Modalità di adesione

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, secondo le modalità telematiche che saranno rese disponibili dalla stessa Agenzia. Il Comune non riceve le domande di adesione.

Calendario

  • Entro il 30 giugno 2026 il Comune trasmetterà la deliberazione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
  • Dal 15 settembre 2026 sarà possibile consultare, nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, i carichi definibili.
  • Dal 16 settembre al 31 ottobre 2026 sarà possibile presentare la domanda di adesione.
  • Entro il 31 dicembre 2026 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà ai contribuenti l’importo dovuto e l’eventuale piano di pagamento.
  • Il pagamento potrà essere effettuato in un’unica soluzione oppure in forma rateale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Avvertenze

La definizione agevolata riguarda esclusivamente i carichi già affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Restano esclusi:

  • gli avvisi di accertamento e le altre posizioni ancora gestite direttamente dal Comune;
  • i debiti non affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Per tali posizioni continuano ad applicarsi le ordinarie procedure di riscossione e le eventuali forme di rateizzazione previste dal Regolamento comunale.

NOTA BENE

 

La legge 25 giugno 2026, n. 113, ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, apportando con l’articolo 1-sexies, comma 3, modifiche all’art. 10-quinquies del DL 38/2026, incidendo in modo significativo sul profilo temporale dell’intera procedura di definizione agevolata dei carichi degli enti territoriali. La proroga dei termini consente agli enti territoriali di adottare e comunicare le delibere di adesione (secondo modalità già pubblicate da AdER) entro il 31 luglio 2026. Conseguentemente, il testo originario del DL 38/2026, subisce le necessarie modifiche per adeguare il calendario degli adempimenti:

  • messa a disposizione dei carichi dal 15 settembre 2026 al 15 ottobre 2026
  • presentazione delle domande dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026
  • i pagamenti in unica soluzione vengono differiti da gennaio 2027 al 31 marzo 2027 mentre per i pagamenti rateali, previsti nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari  ammontare, avranno scadenza, rispettivamente, le prime cinque il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e  il  30  novembre  dell'anno  2027  e quelle dalla sesta alla cinquantaquattresima il  31  gennaio,  il  31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il  30  novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028. In caso di  pagamento  rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° aprile 2027.

 

 

Allegati

Ultimo aggiornamento

Martedi 30 Giugno 2026